Sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge n. 157/2019, «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», che converte in legge il decreto 26 ottobre 2019, n.124.
Il provvedimento è entrato in vigore il 25 dicembre 2019 e – alle diverse disposizioni del decreto legge – aggiunge all’art. 49, comma 1, un ulteriore comma, denominato 1 bis, recante modifiche al Codice degli appalti.
Nello specifico l’intervento ha riguardato l’art. 83, comma 10, in materia di requisiti reputazionali degli operatori economici oggetto di valutazione dell’ANAC e l’art. 95, comma 13, inerente i criteri di aggiudicazione dell’appalto.
Tale ultimo comma – già modificato con il D.Lgs n. 56/2017 – è stato integralmente sostituito come segue:
“”13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.”.