Nell’aggiornare la sezione delle domande frequenti sul Codice dei contratti (FAQ), il Consiglio ANAC ha precisato gli adempimenti cui è tenuto l’operatore economico nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso per quanto riguarda i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Richiamando infatti la Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 per come di recente aggiornata con Delibera n. 365/2025, il Consiglio ha ribadito come la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.
Anche nella gare a prezzo fisso, quindi, troverà applicazione il dettato dell’art. 108 comma 9 del Codice dei contratti e, di conseguenza, nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare, separatamente e a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, eccetto – si precisa – che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.