L’IVA sugli aggi di esazione dei contributi di bonifica non è dovuta

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 754 pubblicata oggi 5 gennaio 2024, ha recepito in pieno la tesi giuridica prospettata dal nostro studio sulla non debenza dell’IVA sugli aggi, come, viceversa, chiesta dall’Agenzie delle Entrate Riscossione (ADER) per il servizio di esazione dei contributi di bonifica.

Nello specifico, precisando come “non possa sussistere dubbio sull’inerenza pubblicistica dell’attività di riscossione esercitata prima da Equitalia e poi da ADER, atteso che la prestazione erogata prima da Equitalia e poi da ADER in termini di servizio di riscossione dei tributi si innesta imprescindibilmente sulle finalità e potestà pubblicistiche degli enti pubblici impositori e, quindi, nello specifico sulle finalità e potestà pubblicistiche dei Consorzi di bonifica attori, essendo ad esse strettamente correlata e funzionale allo scopo di rendere effettiva mediante coazione l’azione pubblicistica di detti enti. “, il Tribunale ha accertato e dichiarato che “l’IVA sui compensi per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica non è dovuta per la natura pubblicistica del servizio di riscossione.“.  

Alla luce di questa importante statuizione, sebbene si tratti di decisione di I grado (soggetta dunque ad impugnazione), diviene quindi concreta per gli Enti che affidano ad ADER la riscossione delle proprie entrate aventi natura tributaria, la possibilità di recuperare l’IVA sugli aggi di riscossione, quantomeno per i periodi non prescritti, ossia per dieci anni dall’invio del primo atto interruttivo.

Per quei consorzi che, aderendo alle indicazioni da noi tempo per tempo inviate, hanno rivolto richiesta di restituzione dell’IVA pagata sugli aggi sarà quindi possibile avviare l’azione di recupero per l’intero periodo coperto da atti interruttivi.

Per gli enti che non avessero inviato atti interruttivi sarà possibile agire per il recupero dell’ultimo decennio, trattandosi di ripetizione di indebito.

Al fine di non incorrere in decadenze ovvero di non far prescrivere il relativo credito, è dunque essenziale procedere subito con la richiesta di restituzione e l’avvio delle azioni necessarie al recupero.

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