L’obbligo del committente di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro negli appalti sotto soglia

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 50967/2017, ha preso posizione sul rapporto tra committente ed appaltatore nel caso si riscontrino evidenti carenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Il rilievo della decisione discende dalla circostanza per cui, anche nei lavori sotto soglia, laddove non vi sia obbligo di servirsi di apposite figure competenti, come il Responsabile dei Lavori o il Coordinatore della sicurezza, grava comunque sul committente l’obbligo della organizzazione del cantiere che è stato installato per la realizzazione della sua opera.

Ed invero, al di là di profili di colpa specifici, determinati dall’inosservanza di apposite prescrizioni in materia di sicurezza, per il Supremo Collegio il committente ha, comunque, l’obbligo di vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza, segnalando le inadempienze che riscontra in cantiere e che sia possibile rilevare senza particolari conoscenze tecniche come nel caso, ad esempio, di l’utilizzo di impalcature prive di parapetti e fasce fermapiedi e con piani di appoggio irregolari.

In tal caso, infatti, sorge l’obbligo di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme antinfortunistiche, pretendendone l’applicazione ed adoperandosi, se è il caso, per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui è titolare.

Ogni eventuale omissione sul punto costituirebbe una condotta colposa sanzionabile penalmente, poichè – osserva la Corte di Cassazione – i committenti sono titolari di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, e, sebbene essa sia subalterna al medesimo datore di lavoro, è di per sè idonea a fondare la loro responsabilità per gli infortuni che dovessero interessare il lavoratore in caso di omesso controllo sulla sussistenza delle misure di sicurezza.

In conclusione, dunque, da un lato si ribadisce che deve escludersi qualsivoglia obbligo del committente con riguardo alle precauzioni antinfortunistiche che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni o nella scelta o nell’uso di particolari macchinari; sotto altro profilo, però, si evidenzia che il committente non può considerarsi esonerato dai generici obblighi di prevenzione di facile valutazione come, ad esempio, nel caso di una caduta dall’alto (da un lucernaio o da un cornicione) di un operaio all’evidenza privo di apposite dotazioni di sicurezza.

Se, infatti, la responsabilità per l’evento infortunistico ricade primariamente sul datore di lavoro, è pur vero, sottolinea la decisione del Supremo Collegio, come la medesima responsabilità può essere estesa al committente “”(…) laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (come ha affermato il S.C. in tema di inizio lavori nonostante l’omesso allestimento di idoneo ponteggio sez.IV, 4.12.2012, Bracci, Rv. 255282). (…)””.

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