Negli affidamenti sotto soglia la deroga al principio di rotazione degli inviti è da motivare

La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2182 del 31 marzo 2020, ha chiarito come l’invito ad una procedura ristretta o negoziata rivolto a tutti gli iscritti all’albo fornitori, compreso l’operatore già affidatario del contratto, è illegittimo e comporta l’esclusione di quest’ultimo, laddove non vi sia un’adeguata motivazione.

Nella decisione si è sottolineato come la disciplina prevista nel codice dei contratti pubblici imponga espressamente alle stazioni appaltanti il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” negli appalti sotto soglia, quale necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata.

Solo in tal modo, infatti, può raggiungersi l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione, da un lato, e di favorire l’effettiva concorrenza, dall’altro, consentendo a diversi operatori di eseguire il servizio e, specularmente, permettendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.

Da ciò discende, pertanto, il divieto, di norma, di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi.

In proposito, nella sentenza viene indicato, ad esempio, il caso di una motivazione in deroga al principio generale a causa del numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato oppure per il “particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento”.

Si precisa, in ogni caso, che la motivazione deve risultare già dalla decisione assunta all’atto di procedere all’invito, senza possibilità di successive integrazioni, magari in sede di contenzioso.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 2182/2020

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