La normativa vigente in materia di appalti e l’istituto dell’aggiudicazione provvisoria sono stati oggetto dell’esame del Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 6904 del 10 ottobre scorso, ha ulteriormente ribadito, sulla scia della precedente decisione n.1710/2019, che oramai non vi è più spazio per ritenere esistente nel nostro ordinamento una categoria giuridica come quella dell’aggiudicazione provvisoria, per come era prevista nella normativa ante 2016.
In particolare ha osservato il Consiglio di Stato come “l’’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della ‘aggiudicazione provvisoria’”” arrivando a distinguere “solo tra: – la ‘proposta di aggiudicazione’, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; – la ‘aggiudicazione’ tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione”.
E’ stato, quindi, conseguentemente chiarito come anche laddove i provvedimenti amministrativi della Stazione appaltante si esprimano in termini di “aggiudicazione provvisoria”, tale indicazione deve ritenersi erronea ed adeguatamente interpretata alla luce della nuova disciplina, con la necessità per le Imprese di porre particolare attenzione a questioni come quella dei termini decadenziali di eventuali impugnative.
Nel caso di specie, infatti, il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del TAR Campania, ha correttamente evidenziato come l’erronea dicitura di “aggiudicazione provvisoria” inserita nel provvedimento della Stazione appaltante non potesse giustificare l’intervenuto superamento dei termini decadenziali per l’introduzione del ricorso giudiziale di impugnazione dell’atto e ciò neanche in termini di errore scusabile, “per la fondamentale considerazione della condizione di soggetto professionale degli operatori economici che concorrono alle gare” ed in considerazione del fatto che il procedimento di affidamento dei contratti pubblici ignora ormai del tutto la categoria dell’aggiudicazione provvisoria.
Richiamando, così considerazioni già espresse dai Giudici di Palazzo Spada, deve ormai ritenersi pacifico che, essendo stata espunta dall’ordinamento la categoria dell’aggiudicazione provvisoria, “l’aggiudicazione, da un lato, fa sorgere in capo all’aggiudicatario una aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all’esito positivo della verifica; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del ‘bene della vita’ rappresentato dall’aggiudicazione della gara”.