Il provvedimento, che segue l’interpretazione già resa nei mesi precedenti, fornisce definitivamente alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative uniformi così da garantirsi comportamenti omogenei nell’applicazione dell’articolo 1, comma 20, lettera u), del decreto “sblocca cantieri”, che , modificando l’articolo 97 del Codice degli appalti in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ha sostituito i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia.
Leggi la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019
Con il comunicato del 10 dicembre 2019, inoltre, il Ministero rimarca l’attenzione sulla entrata in vigore, dal 1 gennaio 2020, delle nuove soglie di rilevanza per l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dai Regolamenti della Commissione Ue che ne hanno modificato l’importo.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019, infatti, sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.
Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1 gennaio 2020, pertanto, le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti:
– appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
– appalti nei settori speciali
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.