Nuovo Codice Appalti: regime decadenziale delle impugnazioni e sindacato nel merito delle valutazioni di congruità dell’offerta

Il Tar Calabria, con la sentenza n. 1149/2016, ha affrontato due  importanti punti della nuova disciplina del Codice degli Appalti, pronunciandosi sul regime decadenziale, introdotto dal decreto legislativo n. 50/2016, in merito alla impugnazione degli atti di ammissione alla gara, e sul sindacato delle valutazioni espresse in sede di chiarimenti circa la congruità dell’offerta.

La controversia all’esame dei Giudici catanzaresi verteva sull’aggiudicazione dell’appalto del servizio globale di manutenzione del verde pubblico del Comune di Catanzaro da parte di un’ATI, difesa in giudizio dall’avvocato Arcangelo Guzzo, il quale ha visto accogliere tutte le articolate prospettazioni difensive.

In primo luogo è stato affrontato il tema della irricevibilità dei ricorsi avverso il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento.

Alla luce del rito c.d. superaccellerato di cui agli artt. 120 commi 2 bis e 6 bis c.p.a, infatti, il Tar Calabria ha ricordato come la nuova disciplina stabilisca che  “”(…) il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento anche con ricorso incidentale. (…)””.

Ciò premesso, dunque, e verificato come, nel caso di specie, la notifica del ricorso risalisse al 23.11.2016,  mentre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Catanzaro fosse datata 8.8.2016, nella sentenza n. n. 1149/2016 si è concluso affermandosi che “” posta la natura decadenziale del termine in questione, il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto concerne i motivi di impugnazione attinenti alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali proposti da parte ricorrente.””.

Deve, dunque, dirsi assolutamente necessario che i provvedimenti di ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara siano impugnati entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, pena l’irricevibilità del ricorso, con l’ulteriore puntuale specificazione da parte del Tar Calabria per cui ““si evidenzia che il termine per l’impugnazione del ricorso ha carattere decadenziale e non può essere pertanto interrotto o sospeso per effetto di un’istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l’aggirare la ratio accelleratoria del rito di cui all’art. 120 commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., in conformità d’altro canto con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa con il rito appalti previgente. Ugualmente non si ritengono sussistenti adeguati elementi per rimettere in termini la ricorrente tenuto conto che la norma citata appare chiara sull’esigenza di richiedere l’immediata impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione delle concorrenti, tanto più che non era in dubbio l’applicabilità della normativa introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016.””.

Altro aspetto, poi, affrontato dalla sentenza in esame attiene alle valutazioni di merito espresse dalla Stazione appaltante in sede di chiarimenti circa la congruità dell’offerta, poichè la Società ricorrente aveva contestato l’asserita modifica dell’offerta effettuata da parte controinteressata in sede di giustificazione dell’offerta.

Dall’esame della documentazione in atti era, tuttavia, risultato che non vi era stata alcuna sostanziale modifica dell’offerta in seguito al procedimento di valutazione della relativa anomalia, ragion per cui, richiamandosi sul punto le posizioni giurisprudenziali già consolidate secondo le quali, “”in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono””, il Tar Calabria ha potuto concludere secondo il principio per cui ““non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l’amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall’Amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.

Ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente che possono interessare solo alcuni degli aspetti richiesti dalla commissione ovvero elementi differenti da questi.””.

In proposito, inoltre, si è ancor più evidenziato, sulla scia delle più consolidate decisioni in materia, come  “”(…) da un lato, il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (vizi che non ricorrono nel caso concreto), dall’altro, il giudizio in questione deve essere complessivo e tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore sia di quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme (…)””, tanto più che “” (…) nel procedimento avente ad oggetto l’esito di gare pubbliche le censure volte a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato alle commissioni giudicatrici delle gare medesime quale espressione della discrezionalità tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità, illogicità o sviamento (cfr. anche Cons. St., sez V, 22.1.2015, n. 257). (…)””.

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