L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 2 novembre 2015, n. 9 ha superato l’esistente contrasto giurisprudenziale in ordine all’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta, affermando il principio di diritto secondo cui tale indicazione non deve ritenersi cogente già a quel momento, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, e, pertanto, risulti indispensabile il subappalto a un’impresa provvista – viceversa – delle relative qualificazioni.
La sentenza, inoltre ha chiarito che non può legittimamente ricorrersi al soccorso istruttorio, ove siano state omesse le indicazione sugli oneri di sicurezza aziendali e ciò pur anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si fosse conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria medesima.