Nel nuovo codice degli appalti il ruolo dell’ANAC all’interno delle procedure di evidenza pubblica appare sensibilmente rafforzato essendo stati aumentati sia i poteri di controllo che le procedure di informatizzazione dell’Autorità, orientate al raggiungimento di alti standard di trasparenza.
L’art. 211 del codice prevede che l’ANAC, oltre a rendere pareri di precontenzioso vincolanti, impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo, possa sanzionare con una pena pecuniaria tra i 250 ed i 25.000 euro il dirigente responsabile della stazione appaltante che non si sia adeguata alle raccomandazioni emanate in presenza di un vizio di legittimità riscontrato in uno degli atti di procedura di gara.
L’art. 213, inoltre, attribuisce all’ANAC il potere di adottare apposite linee guida finalizzate ad offrire indicazioni interpretative e operative alle stazioni appaltanti, alle imprese esecutrici e alle SOA (organismi di attestazione), al fine di raggiungere gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, nonché di trasparenza ed efficienza dell’ amministrazione, insieme alla garanzia sull’affidabilità degli esecutori e riduzione del contenzioso.
Ad oggi l’ANAC ha predisposto sette linee guida che, sono state sottoposte alla pubblica consultazione, in seguito alla quale verranno emanate le Linee Guida definitive.
I documenti di consultazione predisposti fin’ora, hanno ad oggetto:
- Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
- Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
- Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);
- Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);
- Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
- Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);
- Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice)
Sul sito dell’ANAC, inoltre, sono periodicamente pubblicati i Comunicati del Presidente con indicazioni e chiarimenti su alcune questioni interpretative di applicazione della nuova normativa.