Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture con parere n. 2705 del 21 giugno 2024 ha risposto a un quesito posto da una Stazione appaltante in merito a lavori pubblici in cui i subappaltatori avevano chiesto di essere pagati direttamente dagli appaltatori.
In particolare l’istanza chiedeva di chiarire “se il RUP che paga un SAL alla ditta appaltatrice e poi la ditta subappaltatrice dichiara di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, può rischiare di aver delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiede il mancato pagamento”.
Sul punto viene precisato dal Supporto giuridico come sia l’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 che oggi l’art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedono l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici e nel Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 a tal proposito veniva chiarito come tale previsione faccia sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle Stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese.
Proprio questo assetto giuridico, quindi, comporta che mentre alle Stazioni appaltanti è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le micro e piccole imprese possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.
Pe quanto riguarda il pagamento e la posizione del RUP quindi il parere conclude affermando come “nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, (…), in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.”.