Due pareri resi il 29 ottobre scorso dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno dato riscontro ad alcuni quesiti in materia 1) di utilizzo del Codice dei contratti per affidamenti di servizi tecnici successivi all’aggiudicazione dell’appalto e 2) di pagamento da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, presenza di subappaltatori e verifica del DURC
In particolare:
- Con il parere n. 3009/2024 si è dato riscontro al seguente quesito:
“Si chiede di conoscere quale Codice applicare (Dlgs 50/2016 oppure Dlgs 36/2023) per affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria da conferire dopo il 30.6.2024, successivi all’appalto dei lavori principali aggiudicato prima del 1° luglio 2023. Si precisa che trattasi di finanziamento PNRR. Inoltre, si chiede se corretto (come principio generale) l’applicazione del Codice dei contratti dell’epoca dell’aggiudicazione della gara anche per tutte le altre procedure successive (affidamenti, subappalti, ecc.) riguardanti lo stesso finanziamento.”
Sul punto il Servizio Supporto Giuridico ha affermato:
“In relazione al primo quesito, si evidenzia che per le procedure di gara bandite dopo il 1° luglio 2023 si applica il d.lgs. 36/2023 unitamente alla normativa in materia di appalti pnrr. Sul secondo quesito, si precisa che istituti quali subappalto e subaffidamento seguono la disciplina giuridica seguita per l’aggiudicazione e, quindi, la stipula del contratto principale.”.
- Con il parere n. 3021/2004 si è data risposta ai seguenti quesiti:
“Si chiede in caso di contatti stipulati in cui una pluralità di soggetti intervengono anche in fase esecutiva, sia sotto forma di RTI sia tramite subappaltatori: A. conferma se , ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione sul conto corrente dello stesso, sia necessario verificare il DURC del solo soggetto esecutore e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. B. conferma se, in presenza di mandato collettivo a fatturare per conto delle mandanti, nel caso di liquidazione delle prestazioni eseguite da una o più mandanti sul conto corrente della mandataria, sia necessario verificare il DURC della mandataria e del/i soggetto/i esecutore/i, e non anche dei restanti componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. C. se in caso di fatturazione di un componente per prestazioni eseguite con il concorso di uno o più subappaltatori, con liquidazione sul conto corrente del componente, sia necessario verificare il DURC del componente e del/i subappaltatore/i esecutore/i e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. D. se in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, sia necessario verificare il DURC del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.”.
Questa la soluzione prospettata dal Servizio Supporto Giuridico:
“Fermo restando il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi.”.