Polizza CAR contestuale alla stipula: il parere del Supporto giuridico del MIT

E’ contrassegnato con il n.3927 il parere che lo scorso 11 dicembre il Supporto giuridico del MIT ha fornito a una Stazione appaltante in merito alla portata dell’art. 117 comma 10 del D.lgs. del Codice dei contratti, laddove stabilisce che l’esecutore debba costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo CAR, con decorrenza dalla data di consegna e fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, ovvero per dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’impresa istante, infatti, esponeva che nella prassi le compagnie assicurative richiedono di indicare già al momento della stipula la “data di consegna lavori”, che non è però nota in assenza del verbale.

Da qui pertanto l’istanza rivolta al MIT tesa a chiarire se:

1. sia legittimo richiedere all’esecutore la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, valorizzando il campo data con la formula “dalla data di consegna come da verbale”;

2. in caso di mancata consegna, l’impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata;

3. la polizza debba invece essere richiesta dal Direttore dei Lavori in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa;

4. qualora l’impresa non adempia, sia lecito non procedere alla consegna anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.

A fronte di quanto sopra esposto, il MIT ha dapprima evidenziato come il comma 10 dell’art. 117 del Codice dei contratti disciplini una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella normata dal comma 1 del medesimo articolo 117 relativa alla polizza fidejussoria denominata “garanzia definitiva” da consegnare alla data di stipula del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall‘eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all‘esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l‘appaltatore.

La polizza assicurativa di cui al comma 10 dell’art. 117, infatti, copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‘esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell’importo da assicurare sulla base del valore dell’appalto.

Quest’ultima polizza assicurativa può, pertanto, “essere stipulata dopo la firma del contratto, purché venga consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e dunque quando è nota la data di “consegna dei lavori”.” mentre la mancata consegna della polizza configura – puntualizza il MIT – un inadempimento alle obbligazioni contrattuali per mancata consegna di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente a cui si applicano tutte le conseguenze relative all’inadempimento dell’appaltatore circa gli obblighi derivanti dal contratto.

In ogni caso, si conclude, “ai sensi del comma 12 dell’art.117 D.Lgs.36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.”.

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