Qualificazioni e inviti alla gara nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando: il punto secondo il Consiglio di Stato

L’impugnazione del Regolamento Albo Fornitori del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, avvenuta con un ricorso incidentale da parte di una impresa partecipante a una gara e in un giudizio in cui si discuteva dell’esclusione di altra partecipante, difesa vittoriosamente dall’avv. Arcangelo Guzzo, è stata l’occasione per il Consiglio di Stato (sentenza n.367/2025) di precisare alcuni principi in materia di qualificazioni e inviti alle gare nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando.

Ed invero secondo l’appello incidentale all’esame del Consiglio di Stato, rigettato con sentenza n. 367/2025, la società ricorrente principale non avrebbe potuto ab origine essere sorteggiata tra gli operatori economici del portale telematico in quanto di per sé mancante del requisito richiesto circa l’attestazione SOA per la categoria – nel caso di specie – OG8, classifica IV.

Per le prospettazioni della ricorrente incidentale infatti la fase dell’iscrizione all’albo fornitori e quella del sorteggio comporterebbero le medesime limitazioni, contrariamente a quanto deciso dal TAR Calabria.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, nel condividere pienamente l’interpretazione dei Giudici d primo grado, ha ricordato come la procedura negoziata non sia affatto la medesima cosa di una procedura ristretta, dove la fase di prequalifica fa parte della procedura di gara stessa.

Nella procedura negoziata infatti il momento della ricerca dei soggetti da invitare precede la gara vera e propria, ragion per cui sostenere la necessità che i requisiti debbano essere posseduti dalle imprese prima dell’invito alla procedura negoziata significa – erroneamente – mettere sullo stesso piano la fase di prequalifica nella procedura ristretta e le modalità scelte dalla stazione appaltante per reperire soggetti da invitare alla procedura negoziata.

Nel motivare il rigetto del ricorso incidentale, dunque, nella sentenza si sottolinea come “(…) Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che: a) le gare, come del resto i provvedimenti amministrativi, sono quelle tipiche; non esistono gare che non siano definite dal Codice e, prima ancora, dalle Direttive; b) nelle procedure negoziate non è prevista una fase di prequalifica che, invece, è prevista per le procedure ristrette; c) il fatto che le stazioni appaltanti approntino elenchi, pubblichino manifestazioni di interesse, indicano indagini di mercato, procedano a sorteggi ove consentito, non muta la natura della procedura esperita; tutte queste fasi, antecedenti agli inviti, sono volte a reperire soggetti da invitare alla procedura negoziata e non hanno la funzione di prequalifica che è propria delle procedure ristrette (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 532). (…)”.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso incidentale è stato respinto.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 367/2025

Top