Rapporto tra anticipazione del prezzo e avvenuta cessione del credito

E’ consentito negare l’anticipazione del prezzo “qualora l’appaltatore abbia già stipulato e notificato atto di cessione del credito ai sensi della L. 52/1991 e dell’art. 6 allegato II.14 del Codice” e può la Stazione appaltante rifiutare la cessione del credito “qualora abbia già provveduto a corrispondere all’appaltatore l’anticipazione”?

A tali domande ha dato riscontro il parere MIT del 5 febbraio 2026 contrassegnato con il n. 4010.

Nel documento si è preliminarmente ricordato come l’art. 125 del Codice preveda che l’appaltatore ha il diritto di chiedere l’anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20%, incrementata fino al 30% se specificato nei documenti di gara.

La ratio – si legge nel parere – “è fornire liquidità all’impresa basandosi sul credito derivante dal contratto di appalto in corso, e questa misura è stata estesa anche ai servizi e alle forniture. In questo caso l’appaltatore resta titolare dello stesso credito.”.

La cessione del credito, viceversa, è un contratto bilaterale disciplinato principalmente dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile e, in ambito specifico, dalla legge 52/1991 per i crediti d’impresa mentre nel Codice dei contratti disposizioni specifiche sono previste all’art. 6 allegato II.14.

In particolare la cessione del credito permette all’appaltatore di monetizzare i propri crediti prima della scadenza e comporta il trasferimento definitivo del diritto di credito al cessionario.

Fermo quanto precede, il MIT ha quindi chiarito, per la prima domanda, “che se il credito è stato ceduto non è più nella disponibilità dell’appaltatore, che non potrà quindi richiedere – sullo stesso credito – l’anticipazione.”.

Relativamente alla possibilità per la Stazione appaltante di rifiutare la cessione del credito se ha già corrisposto l’anticipazione, il parere del MIT invece specifica come ciò dipenda dal contenuto della cessione e dal momento in cui è stata notificata.

“Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall’anticipazione già corrisposta, la SA non può rifiutarla se non con adeguata motivazione anche in relazione ad eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore; se invece la cessione include anche il credito relativo all’anticipazione già liquidata, allora la SA può eccepire l’estinzione del credito (perché già pagato) e quindi non riconoscere la cessione per quella parte.”.

In ogni caso viene ricordato come l’anticipazione del prezzo, una volta erogata, costituisce un parziale adempimento del debito contrattuale e, come tale, è sempre opponibile dalla stazione appaltante – in qualità di debitore ceduto – al creditore cessionario, ai sensi dell’art. 6 dell’allegato II.14 del Codice, e “come ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr ex multis Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1988, n. 1257).”.

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