Il 15 marzo 2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 14, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018, con cui sono state emanate nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La disciplina è entrata in vigore lo scorso 14 aprile e trova applicazione, in quanto compatibile, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.
Più nello specifico, le disposizioni di cui alla legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
L’art. 54 della disciplina, inoltre, specifica che a decorrere dall’entrata in vigore della legge, e, dunque, dal 14 aprile 2018, sono abrogati:
a) l’articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale);
b) il comma 22 dell’articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto);
d) il comma 41 dell’articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
e) il comma 37 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
f) i commi 7 e 11 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
g) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all’interruzione della procedura di liquidazione dell’ESAF);
h) il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).