Richiesta di requisiti aggiuntivi alle attestazioni SOA: ANAC si pronuncia sulla loro legittimità

La Delibera n. 140 del 4 aprile 2023 è stata l’occasione per ANAC di chiarire quale siano i limiti della Stazione appaltante nel richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA.

Nello specifico, l’Associazione nazionale costruttori edili di una Provincia aveva presentato un esposto rilevando che un’Amministrazione comunale aveva indicato, nel disciplinare di gara, requisiti di capacità economico finanziaria – fatturati globali e specifici nei lavori e servizi analoghi relativi agli ultimi 3 esercizi – ulteriori rispetto all’attestazione SOA, incorrendo, quindi, nella violazione dell’articolo 84 del D.lgs. 50/2016 secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.

A fronte di tali contestazioni, quindi, l’Autorità, nel condividere le eccezioni dell’Associazione ricorrente in merito alle violazioni indicate, ha aggiunto come la condotta della Stazione appaltante debba considerarsi anche contraria all’articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 (ancor oggi vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.lgs. 50/2016), il quale prevede espressamente il divieto per le stazioni appaltanti di “richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento”, evidenziandosi come al comma 3 si precisi ulteriormente che, ad eccezione dei lavori di importo superiore a 20.658.276 euro, l’attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

In particolare proprio su tale punto ANAC ha sottolineato la posizione del Consiglio di Stato, richiamando la sentenza 374/2019, laddove i giudici amministrativi hanno osservato come la “valenza certificativa, con carattere di obbligatorietà ed esclusività, delle attestazioni SOA è altresì inequivocabilmente affermata dall’art. 60 del d.P.R. 207 del 2010”.

Tra l’altro che l’attestazione attestazione SOA costituisca presupposto sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione risulta già evidenziato nella Delibera ANAC n. 26 del 7 gennaio 2021), e ancor prima nella Delibera n. 601 del 31 maggio 2017 ove si è affermato il principio per il quale “il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione”.

Appare chiaro dunque, ha concluso ANAC, come “la stazione appaltante non potesse richiedere requisiti ulteriori, costituendo gli stessi solo un onere aggiuntivo per i concorrenti in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento“, con l’ulteriore precisazione che “non possono accogliersi le considerazioni svolte dal Rup nella nota di riscontro per cui la previsione di requisiti ulteriori sarebbe giustificata dalla “particolare tipologia di manufatto” o dalla “complessità o specificità dell’opera da realizzare”, in quanto, la configurazione di un sistema di qualificazione unico e vincolante non consente alle stazioni appaltanti di chiedere requisiti economico finanziari e tecnici ulteriori ai fini della partecipazione, poichè le uniche deroghe a tale principio sono state previste dal legislatore all’articolo 84 comma 7 D.lgs. 50/2016 per gli appalti di notevole importo.”

Tale norma dispone infatti che per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria, mentre al di fuori di tale ipotesi, nessun requisito ulteriore è richiedibile.

Operare diversamente significherebbe imporre un illegittimo aggravio ed onere probatorio per il concorrente ed essendosi verificata tale ipotesi nel caso esaminato ne è discesa la necessaria decisione di ANAC di dichiarare non conforme la procedura di gara sottoposta al proprio esame e la trasmissione degli atti ai competenti uffici comunali per le opportune valutazioni.

Leggi la Delibera n. 140/2023

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