Riparto di competenze tra Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e giudice non specializzato: la Cassazione valuta se rimettere la questione della corretta interpretazione normativa alle Sezioni Unite

L’esame di una domanda di risarcimento dei danni subiti da un fondo a causa dell’incendio propagatosi da un canale di proprietà e gestito da un Consorzio di Bonifica, è stata l’occasione per la Terza sezione della Corte di Cassazione di constatare come in materia di acque la questione della corretta ripartizione della competenza tra Giudice specializzato e non si presti ancora a difficoltà interpretative tali da meritare ormai una risoluzione definitiva da parte dalle Sezioni Unite.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, dopo un ampio e approfondito excursus della giurisprudenza in materia e aver constatato la difficoltà spesso riscontrata nella pratica di applicare i principi di diritto espressi, ha dovuto concludere come, almeno in casi particolari come quello al proprio esame, esista un contrasto ancora insoluto sulla interpretazione dell’art. 140, lett. e), del R.D. n.1775/1933.

Si legge, infatti, nell”ordinanza n. 23018 del 28 luglio 2023 con cui il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente della Sezione per la valutazione di rimessione della questione alle Sezioni Unite, come il contrasto interpretativo “fermo l’ossequio formale all’insegnamento già espresso da Cass. S.U. n. 1066 del 2006, si incentra sull’individuazione della competenza rispetto a quelle situazioni nelle quali la derivazione delle conseguenze dannose sia ricondotta a mera incuria colpevole, od a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione, che non implichino scelte discrezionali, neppure implicite, nella gestione delle acque, ovvero potendosi postulare una lettura della richiamata disposizione attributiva della competenza in senso ampio, che non si fondi sul criterio di imputazione della responsabilità.”.

Leggi l’ordinanza n. 23018/2023

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