RTI ed appalti di servizi e forniture: il requisito di capacità tecnica nella nuova formulazione dell’art. 68 del Codice dei contratti

E’ il Consiglio di Stato nella sentenza n. 9599 del 5 dicembre 2025 a chiarire l’interpretazione della nuova formulazione dell’art. 68 comma 11 del Codice dei contratti nella parte in cui si prescrive la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per alcuni, infatti, la norma avrebbe posto il dubbio della estensione della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento al di là dei settori dei lavori e quindi anche per gli appalti di servizi e forniture, visto il generico riferimento alla prestazione e non solo ai lavori.

I Giudici di Palazzo Spada, tuttavia, hanno sottolineato come la disposizione normativa debba essere interpretata in un’ottica sistematica grazie alla lettura complessiva del comma 11 in rapporto con l’intero art. 68, il cui comma 9 sancisce oggi la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale.

In particolare, si precisa, il comma 11 rinvia all’allegato II.12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati al precedente d.P.R. n. 207 del 2010 e pone il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture, esattamente come in passato.

La logica di tale contesto regolatorio è da rinvenire infatti nella circostanza che i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica, che non è scindibile, ragion per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale (salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara) al raggruppamento complessivamente.

Questo sempre fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all’aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione.

E’ inoltre necessario per il Consiglio di Stato interpretare l’art. 68 del Codice dei contratti anche in conformità della disciplina unionale e dell’art. 76 Cost. poichè la legge delega n. 78 del 2022, all’art. 1, lett. s, ha posto tra i criteri direttivi la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, che non consente la possibilità di un’innovazione rispetto al passato in ordine al cumulo dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti al raggruppamento.

La disciplina, quindi, non può essere modificata dal legislatore delegato, che deve attenersi alla differenza esistente in passato tra appalti di servizi e forniture ed appalti di lavoro.

Conclude infine la sentenza in commento evidenziando come anche nella relazione al Codice dei contratti 2023, in sede di commento dell’art. 68, comma 11, si sia ritenuto opportuno richiamare la decisione del Consiglio di Stato n.2367/2022, laddove si specificava che la giurisprudenza “(…) ha precisato che per l’appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis (…)”.

In definitiva, dunque, per gli appalti di servizi e forniture, il complesso delle disposizioni esaminate dal Consiglio di Stato nell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 del Codice dei contratti orienta per affermare che la regola generale supplettiva sia quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 9599/2025

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