Soccorso istruttorio e irregolarità insanabili

Il TAR Campania – Salerno, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017, ha esaminato il caso in cui un concorrente ad una gara abbia omesso la sottoscrizione della manifestazione di interesse richiesta preliminarmente dalla stazione appaltante, chiarendo i presupposti per poter procedere – ai sensi del nuovo Codice degli appalti – con l’istituto del soccorso istruttorio.

I giudici amministrativi, infatti, hanno specificato che “Come evidenziato da questa Sezione in una recente pronuncia (Sentenza 31/01/2017, n. 194) la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze concernenti l’offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; sicché può fondatamente ritenersi che la nuova disciplina abbia esteso il novero delle fattispecie “regolarizzabili”, nell’intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto all’evidente scopo d’ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica”.

Sulla base del principio di diritto riportato, quindi,  il soccorso istruttorio può essere sicuramente applicabile in fattispecie come quelle in cui sia necessario sanare l’omessa sottoscrizione della manifestazione di interesse, con conseguente piena legittimità del procedimento con cui la la stazione appaltante poi proceda all’aggiudicazione.

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