L’art. 101 del Codice dei contratti regola l’istituto del soccorso istruttorio e, al comma 4, dispone che “Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.”.
A fronte di tale dettato normativo una Stazione appaltante ha rivolto al Servizio Supporto giuridico del MIT un quesito volto a chiarire come intendere la locuzione “Fino al giorno fissato per la loro apertura”, e cioè “se intendere il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell’errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”.
Sul punto, il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025 ha così precisato: “Ribadito che il soccorso cd. correttivo può riguardare solo errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o nell’offerta economica ed evidenziato che tale istituto deve coordinarsi con le funzionalità della specifica PDA, la rettifica può essere consentita fino all’apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche se la piattaforma contempla tale facoltà garantendo l’anonimato ovvero se “a seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione” (Bando-tipo ANAC 1-2023).“