E’ il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026 l’atto con cui il MIT ha dato riscontro all’istanza di una Stazione appaltante che ha chiesto di chiarire se la liquidazione dell’anticipazione di cui all’art 125 del Codice dei Contratti sia possibile decorsi i 15 giorni dalla consegna lavori.
Il 1 comma della norma, infatti, prescrive che “nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza” e la Stazione appaltante aveva necessità di appurare quali conseguenze derivassero nel caso un operatore economico avesse emesso la polizza fideiussoria di anticipazione oltre i termini previsti per il pagamento (15 giorni dalla consegna lavori), fermo che, nel caso specifico, non erano mai sono stati richiesti emissioni di SAL ma erano passati oltre 3 mesi dalla consegna dei lavori.
Con riferimento al quesito posto, quindi, il MIT, ha dapprima richiamato la portata del 1 comma dell’art. 125 del Codice e ha chiarito come la sua intera lettura evidenzi il nesso funzionale tra l’erogazione della anticipazione del corrispettivo all’appaltatore e l’effettivo “inizio della prestazione”, apparendo il termine di quindici giorni ordinatorio – non essendo caratterizzato espressamente come perentorio dalla legge – e sembrando che l’appaltatore decada dall’anticipazione “se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali”.
Viene poi sottolineato come l’art. 125 subordini la mera erogazione della anticipazione alla prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con la conseguenza che il disposto “deve essere interpretato e applicato secondo le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 nello spirito dei quali la stazione appaltante può procedere alla erogazione della anticipazione contrattuale in favore dell’appaltatore anche in tempo successivo rispetto a quello ordinariamente previsto di 15 giorni, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, dell’articolazione del cronoprogramma, dell’effettivo avvio delle attività di cantiere e del loro sviluppo, delle ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia, nel rispetto del nesso funzionale tra detta anticipazione e l’avvio dei lavori.“.