Sulla possibilità di ricorrere al subappalto necessario

Dopo che il Codice dei contratti versione 2023 (come modificato dal Correttivo 2024) ha abrogato l’art. 12 della legge n. 80/2014, l’unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori rimane l’allegato II.12 al Codice, in cui si prevede che “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Sulla base di tale premesse, quindi, è stato rivolto al Servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture un quesito volto a conoscere se “ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l’indicazione delle stesso.”

La formulazione dell’allegato al Codice, infatti, a differenza di quella contenuta nella disciplina del 2014, non richiama la necessità di ricorrere al subappalto per colmare l’eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili e, parimenti, il ricorso al subappalto non viene mai richiamato in nessuna delle restanti disposizione dell’allegato II.12.

Lo scorso 3 giugno il Servizio giuridico ha espresso quindi il proprio parere (n. 3526), chiarendo come l’abrogazione normativa evidenziata non abbia affatto impedito la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria.

In proposito, infatti, vengono richiamati gli ancor validi principi già espressi nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.9/2015 in cui si è sottolineato come il subappalto necessario costituisca non solo istituto che ha acquisito rilevanza generale, essendo volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria, ma anche un istituto conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice nella versione 2023, come ben sottolineato sempre dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 648/2025, in cui si descrive il principio del risultato “quale prioritario criterio interpretativo e parametro di verifica della conformità dell’azione pubblica al pieno (e non meramente formale) soddisfacimento dell’interesse del singolo come protetto dalle norme.”.

A supporto della propria interpretazione, inoltre, il parere del Servizio giuridico ha anche ricordato l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sentenza n. 1793/2024) che ha evidenziato come “Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto”.

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