Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Id., Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206) , il Consiglio di Stato ha, anche con la recente sentenza n.1090/2016, ribadito che “”nelle gare d’appalto non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per presunzione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l’impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un prestigioso appalto.””.
Più in particolare, viene puntualizzato che se deve ritenersi che l’offerta economica pari a zero equivale a mancata offerta economica, nel caso di un’offerta economica composta da più voci e che non sia pari a zero è necessario ponderare l’offerta nel suo complesso per comprendere se ci si trovi di fronte ad un’offerta affidabile e seria.
La Stazione appaltante, dunque, deve, da un lato, accertarsi che l’indicazione di un valore zero di un componente dell’offerta non impedisca la valutazione dell’offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, ad esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 4624), ma, d’altra parte, deve, comunque, accertare, sulla scorta dell’importanza della voce dell’offerta per la quale è stato indicato un valore zero, che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell’offerta nel suo complesso.
Nella fattispecie posta all’esame dei Giudici di Palazzo Spada, si è valutato che l’indicazione di un valore pari a zero per la progettazione esecutiva non abbia impedito di attribuire un punteggio all’offerta dell’appellante, né a quelle delle concorrenti e che i costi della progettazione esecutiva incidevano per poco più dell’1% sul totale, concludendosi, dunque, per la marginalità della voce in questione tanto da garantire all’Impresa concorrente l’ottenimento di un utile comunque congruo.