Incentivi per funzioni tecniche dopo il Decreto Correttivo: le indicazioni di ANAC

E’ il Comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025 a fornire chiarimenti in merito agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice de contratti pubblici.

Il punto focale. premette il Comunicato, è costituito dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023 che disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo al comma 2 che le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti destinano risorse finanziare – a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti – “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”.

Ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle dette risorse, la norma fa salva la facoltà delle Stazioni Appaltanti e degli Enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (così l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 45).

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione degli incentivi, il Comunicato precisa come le attività tecniche che possono beneficiarne sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice in un elenco che è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

In relazione all’ambito, soggettivo, invece, è stato opportunamente chiarito in che modo le modifiche del Correttivo abbiano inciso sulla materia.

In particolare viene sottolineato come:

  • “ancorché l’art. 16 del D.lgs. n. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno””;
  • la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo;
  • l’incentivo, viceversa, non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle Stazioni Appaltanti, “in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro
    di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo.”.

Nel parere sono resi anche chiarimenti sulle modalità di corresponsione degli incentivi e sui criteri di riparto con precisazioni mirate sull’iter e l’ammontare delle erogazioni, sottolineandosi come il nuovo quadro normativo derivante dal Correttivo non imponga più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, disponendo di contro che le Amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

Sul punto il Comunicato ribadisce come rimanga in ogni caso “ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Leggi il Comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025

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