Referenze bancarie e possesso dei requisiti economici

Con la sentenza n. 5704 del 17 dicembre 2015, il Consiglio di Stato ribadisce principi già espressi nelle precedenti decisioni del 4 luglio 2014 (sentenza n. 3388) e del 7 luglio 2015 (sentenza n. 3346) e pure condivisi dal parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 47 dell’ 8 aprile 2015, confermando che la presentazione, in una gara pubblica, di referenze bancarie formate in modo generico da parte dell’istituto di credito, costituisce comunque condotta conforme alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Ed invero, sostiene il Collegio, referenze bancarie, ancorchè generiche dall’istituto di credito, non risultano essere in violazione dell’articolo 41 del detto Codice, che in relazione alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, prevede che le imprese concorrenti possono fornire adeguata prova mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Nel caso specifico il disciplinare di gara non richiedeva un’attestazione specifica in merito al possesso della capacità economica e finanziaria, bensì normali referenze bancarie, cosicchè il Consiglio di Stato ha ritenuto “”applicabile al caso di specie il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui “l’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari”. (Cons. di Stato, Sez. V, Sent., 23 febbraio 2015 n. 858; Cons. di Stato, Sez. V, Sent., 27 maggio 2014, n. 2728; Cons. di Stato, Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108, T.A.R. Campania Salerno, 10 novembre 2011, n. 1637).””.

Fermo, dunque, un tale consolidato orientamento giurisprudenziale, nella sentenza si specifica che, in ogni caso, l’eventuale genericità delle referenze bancarie rilasciate dall’istituto di credito avrebbe potuto semmai comportare il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Anche nel parere n. 47 del 8 aprile 2015, infatti, l’ANAC ha ribadito che l’esclusione del concorrente è sanzione legittimamente applicabile soltanto in caso di omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

Ne consegue, dunque, che le Stazioni appaltanti, prima di procedere all’esclusione del concorrente per genericità delle referenze bancarie devono richiedere  chiarimenti e l’eventuale regolarizzazione della documentazione prodotte e, solo in caso di mancata risposta da parte del concorrente, possono disporre la relativa esclusione.

La genericità delle referenze bancarie, in conclusione, non è di per sè indice di assenza di requisiti di capacità economica e finanziaria, tanto più che, come osservato dal Consiglio di Stato ancora richiamando altri precedenti conformi, “”nelle gare pubbliche le referenze bancarie chieste dalla stazione appaltante alle imprese partecipanti hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici. Costituisce infatti fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è pertanto ragionevole che un’amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità, ne richieda la produzione in sede di gara (sul punto, Cons. di Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959;Cons. di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728; Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Cons. di Stato, Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6078).””.

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