Affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. Conseguenze per omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4583 del 1 ottobre 2015 ha ribadito il principio, già affermato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n.3/2015, secondo il quale “nelle procedure di affidamento di lavori pubblici i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dalla procedura, anche se non prevista nel bando di gara” .

La sentenza in esame ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la mancata specificazione, nelle offerte, degli oneri di sicurezza aziendali, configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale.

Da ciò discende, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, salvo che la stazione appaltante non si sia vincolata, nella lex specialis, ad attivare il soccorso istruttorio nei casi in cui l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni siano dipese inequivocabilmente da un errore contenuto nei modelli predisposti dalla stazione appaltante e utilizzati dalle imprese offerenti.

La sentenza in esame è l’ultima in ordine cronologico ad occuparsi del controverso tema della necessità della indicazione, a pena di esclusione, degli oneri per la sicurezza aziendale da parte del concorrente ad una gara pubblica.
Non sono invero mancate decisioni di segno contrario.
Prova ne sia pure il contrasto tra l’Adunanza Plenaria (sentenza 20 marzo 2015 n. 3) ed il C.G.A.R.S. (sentenza 24 marzo 2015 n.305) a soli 4 giorni di distanza.
Tutto questo lascia supporre che la via è tutt’altro che tracciata.

In un siffatto contesto si ritiene resti da privilegiare la tesi restrittiva secondo cui gli oneri per la sicurezza aziendale costituiscono una componente essenziale ed indefettibile dell’offerta economica, la cui mancata allegazione rende l’offerta medesima incerta ed incompleta ed insuscettibile quindi di essere sanata a mezzo del soccorso istruttorio.
Il contenzioso, il cui esito non sarà mai scontato (si vedano ad esempio le contrapposte decisioni del medesimo Consiglio di Stato, sezione III n.4537 del 28 settembre 2015 e della Sezione V n.4583 del 1 ottobre 2015), potrà tuttavia evitarsi solo ove la lex specialis preveda espressamente la sanzione dell’esclusione e questo sia con riguardo agli appalti per servizi e forniture, che con riguardo ai lavori.

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