Ed invero a fronte di un bando relativo all’“Affidamento del servizio di patrocinio legale dell’ente relativamente al contenzioso civile, amministrativo, tributario, penale e stragiudiziale, compreso (quello dinanzi alle) Magistrature Superiori del Comune di (…)” con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50 del 2016 ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, era stata eccepita dal ricorrente la mancata pubblicazione del capitolato d’oneri della gara che, pur citato dal disciplinare come atto nel quale erano illustrate le modalità attraverso le quali il servizio avrebbe dovuto essere prestato, non era stato in alcun modo reso noto tra gli allegati a corredo del bando stesso.
Di conseguenza il ricorrente aveva dedotto che tale mancanza viziava irrimediabilmente tutti gli atti successivi e l’intera procedura, rendendo impossibile ai concorrenti che avessero avuto intenzione di partecipare di procurarsi gli elementi conoscitivi indispensabili sul servizio per formulare le loro offerte.
La Stazione appaltante, di contro si era limitata a precisare che sul proprio sito era possibile reperire la documentazione in allegato alla nota di pubblicazione del bando, ma – ha osservato il Tribunale Amministrativo per il Lazio – tale affermazione non è stata in alcun modo supportata dalla prova di aver reso tempestivamente disponibile sul sito stesso in allegato al bando anche il capitolato degli oneri.
Da ciò – è stato ulteriormente sottolineato in sentenza – è derivato un evidente vizio che ha inciso sulla possibilità stessa dei professionisti di comprendere l’oggetto dell’attività richiesta dall’Amministrazione e, quindi, di prendere consapevolmente parte alla gara.
Tale vizio, in definitiva, ha reso illegittima l’intera procedura che, per la mancanza di qualsiasi descrizione dei servizi legali oggetto dell’appalto e delle modalità attraverso cui il professionista vincitore avrebbe dovuto prestare la sua attività, è stata, dunque, annullata.