ANAC: art. 40 Codice dei contratti pubblici e pagamenti infra 1.000 euro

Con il comunicato del 30 ottobre 2018 il presidente ANAC, Raffaele Cantone, ha chiarito la portata dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici in relazione agli acquisti compiuti dalle stazioni appaltanti per importi inferiori a 1.000 euro.

Ed invero l’art. 40 prescrive l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, specificandosi, nel comma 2, che A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

Conseguentemente molte stazioni appaltanti hanno chiesto chiarimenti circa l’applicabilità della norma anche nel caso di affidamenti infra 1.000 euro, che ai sensi dell’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono esenti dall’obbligo di utilizzo di mezzi telematici.

Nel confronto tra la normativa del Codice dei contratti pubblici e la disciplina sull’obbligo dei pagamenti elettronici, dunque, l’ANAC ha ritenuto di poter chiarire che “per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni telematiche” in forza della norma di cui all’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.”.

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