L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con un comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, ha reso chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, infatti, numerose sono state le richieste di delucidazioni, soprattutto per quanto concerne la lett. b) dell’art. 97, comma 2 del Codice.
Nel documento si è anche presa posizione sulla non corretta applicazione del comma 8 del medesimo articolo, laddove si prevede l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide.
Nel Comunicato del Presidente, dunque, premesso che ““Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e).”” si rendono chiarimenti sulle modalità di calcolo di ciascuno dei criteri esposti nella norma.