Si è concluso l’iter di approvazione delle Linee Guida predisposte dall’ANAC al fine di dare indicazioni alle stazioni appaltanti per l’affidamento dei servizi legali.
Poichè l’Autorità, a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina, le Linee Guida n.12, dunque, costituiscono un atto di regolazione specificatamente finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, nonchè per le modalità di affidamento di tali servizi.
Sul punto, nella delibera di approvazione del documento (la n. 907 del 24 ottobre 2018), viene opportunamente premesso che “l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018“, cosicchè “L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi). Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.”.