ANAC: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo

Con il Comunicato del 15 febbraio 2017, il Presidente dell’ANAC ha chiarito quali debbano essere i presupposti di ammissibilità e le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla  congruità del prezzo,  in conformità con quanto previsto dall’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016.

Tale disposizione, infatti, prescrive, al comma 9 e con riferimento agli appalti pubblici  di forniture e servizi, che in caso di somma urgenza e di protezione civile, ove “(…..) non  siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari  ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le  forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le  parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento  comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi  dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere  sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i  normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia  amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede  al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.

L’intervento dell’ANAC costituisce una funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni  dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Facendo seguito, dunque, anche alle numerose richieste ricevute dagli operatori del settore a chiarimento dei requisiti di congruità dei prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza, l’ANAC ha ritenuto opportuno fornire indicazioni a riguardo, specificando, nel Comunicato del Presidente del 15 febbraio 2017, quanto segue:

“”1. Condizioni di ammissibilità  della richiesta di parere di congruità

Ai fini del  rilascio  del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza  dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata  effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.

Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui  all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di  servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano  consentito alcun indugio.
Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste  dal  comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3  della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede  l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che  possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e  amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per  loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o  amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che,  in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza  d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare  durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Conseguentemente, l’istanza di parere di congruità dei prezzi deve  contenere a pena di inammissibilità:
1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione  dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;
2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno  determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far  fronte senza indugio;
3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse  di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo,  le necessarie verifiche.

2. Ulteriori elementi a corredo  della istanza

La richiesta di  parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali  relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione  di congruità del prezzo.
L’Autorità informa le amministrazioni qualora  la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni  previsto dall’articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal  ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

3. Vigilanza successiva sulla  legittimità delle procedure

Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di  urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere  svolta successivamente dall’ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di  vigilanza.

Infatti,  l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul  profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di  cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della  scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure  ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i  controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti  previsti dalle vigenti normative”.

Pertanto,  le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art.  163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche  qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono  all’ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel  nuovo Regolamento  in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici.””.

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