Anche il Consiglio di Stato si pronuncia sulle clausole di revisione prezzi negli appalti pubblici.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5375/2015,  ha chiarito che i risultati del procedimento di revisione prezzi dei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture sono espressione di facoltà discrezionale che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge.

La posizione dell’appaltatore, invece, assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’Amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la sua pretesa, vertendosi solo allora in tema di “quantum” del compenso revisionale.

Rilevando che già l’art. 44, comma 4, L. n. 724 del 1994 prevedeva, per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, l’obbligo di inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’amministrazione, il Consiglio di Stato ha precisato che sono nulle le clausole contrattuali che escludono la revisione del canone, dovendo ricorrersi all”eterointegrazione della disciplina di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cc..

Detto principio, tuttavia, non riconosce alcun diritto automatico all’aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente prescritti.

Ed invero il vigente art. 115, D.Lgs. n. 163 del 2006  preve per la revisione prezzi un’istruttoria da parte dei dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, sulla base in primo luogo dei dati forniti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dall’ISTAT mentre la posizione dell’appaltatore, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, è di interesse legittimo, poiché è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa da un lato, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato, come stabilito sin dalla decisione delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 26298/2008.

Leggi la sentenza

Top