Con parere n. 228 del 16 Dicembre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito come “ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, nel settore dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ex art. 89 del d.lgs. 81/2008 ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”.
La precisazione scaturisce dal quesito formulato dall’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in relazione ad una gara la cui lettera di invito prevedeva che l’appaltatore assumesse la qualifica e le competenze di Responsabile dei lavori, ma che per l’istante sarebbe stata in contrasto con l’art. 89 del d.lgs. 81/2008, il quale attribuisce tale ruolo al responsabile del procedimento per gli interventi ricadenti nella disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006;
L’ANAC, dopo aver precisato che:
A) ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2008 il responsabile dei lavori è un «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento»;
B) – ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 207/2010 «il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia»; – ai sensi del successivo art. 10, comma 2, «il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro»; – infine, ai sensi del comma 3, art. 10 «il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso».
ha sottolineato come
– nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010, la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
– nella realizzazione di lavori pubblici, a carico del responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori «grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto» (cfr. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 15 novembre 2011, n. 41993);
Conclude, dunque, l’Autorità affermando che un tale ruolo di garanzia non può essere assunto dall’appaltatore e, conseguentemente, rileva la non conformità alle disposizioni dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, del bando della stazione appaltante.