Appalti: il principio della suddivisione in lotti non è assoluto e inderogabile

Il Tar Campania – Napoli nella sentenza n. 2607 del 15 maggio 2017 ha chiarito come  “”(…) il principio della suddivisione in lotti, pur risultando rafforzato nel testo dell’articolo 51 del d. lgs. n. 50 del 2016, al fine di favorire l’accesso delle piccole imprese alle gare pubbliche, non è posto dalla norma in termini assoluti ed inderogabili, giacché la stessa disposizione fa salva la potestà discrezionale dell’Amministrazione di derogare motivatamente a tale regola generale (cfr., con riguardo al previgente art. 2, comma 1 bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669). Come si è precisato in giurisprudenza, trattasi di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081). (…)””.
Ribadendo, dunque, l’orientamento previgente, i Giudici amministrativi partenopei hanno chiarito la portata dell’art 51 del nuovo Codice degli Appalti, sottolineando come la motivazione della scelta dell’accorpamento in un solo lotto, oltre che adeguatamente sussistente nel caso di specie, appariva anche in linea con le possibili ragioni giustificative individuate nel “considerando” n. 78 della direttiva 2014/24/UE, laddove si fa riferimento all’esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell’appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione e la realizzazione di conseguenti risparmi di spesa.
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