Approvata la norma sulla revisione prezzi dei materiali da costruzione

La conversione in Legge (la n. 106/2021 pubblicata in G.U. il 27 luglio 2021) del Decreto Sostegni Bis ha introdotto l’articolo 1 septies recante disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, con lo scopo di affrontare il problema dell’inatteso aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dovuto anche al periodo pandemico, in deroga, parzialmente, a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Si tratta di una disciplina eccezionale, riferibile solo ai contratti pubblici e che introduce un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente a far data dall’entrata in vigore della Legge di conversione e per lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021.

Per tali contratti il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili rileverà, entro il 31 ottobre 2021, con un proprio Decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% e verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi e le compensazioni si applicheranno anche in deroga a quanto previsto sia dall’art.133 della vecchia disciplina del d.lgs. 163/2006 che dall’art. 106, comma 1, lettera a) dell’ultimo Codice dei contratti pubblici.

Le compensazioni, inoltre, saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo, mentre con riguardo alla quantificazione si applicheranno alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1 gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto, da emanare entro il 31 ottobre, rispetto ai prezzi vigenti al momento dell’offerta.

Tali variazioni, specifica la Legge di conversione, dovranno superare l’alea dell’8%, se riferite esclusivamente all’anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni, ossia in caso di offerte anteriori al 2020.

Nell’ipotesi di variazione in aumento, gli appaltatori, per ottenere la compensazione, dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza nel termine di decadenza di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di rilevazione, mentre laddove si fosse verificata una variazione in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, sempre nei 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, e il responsabile del procedimento, accertato con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante, ne curerà il recupero.

Per quanto riguarda i fondi necessari alle compensazioni, la Legge di conversione stabilisce che ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1)      il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

2)      ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

3)      somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potrà provvedere accedendo a uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito con una dotazione per il 2021 di 100 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture, che con apposito Decreto da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, provvederà anche a definire le modalità di utilizzo delle risorse, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse medesime.

Vai alla Legge n.106/2021

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