Avvalimento: l’Atto di segnalazione ANAC del 28 luglio 2021

Nel provvedimento che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato il 4 agosto al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato ed al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si è segnalata “l’opportunità di:

  1. modificare l’articolo 89, comma 1, quinto periodo, del codice dei contratti pubblici come di seguito indicato: «Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, si applica l’articolo 80, comma 12»;
  1. modificare l’articolo 89, comma 11, primo periodo, del codice dei contratti pubblici nel senso di seguito indicato: «Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali
    sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione riferiti a dette opere non è ammesso l’avvalimento»;
  1. valutare gli interventi più opportuni al fine di adeguare i commi 6 e 7 dell’articolo 89 del codice dei contratti pubblici alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella procedura di infrazione, prevedendo idonee misure volte a scongiurare la produzione di effetti negativi sul corretto svolgimento delle operazioni di gara e sulla corretta esecuzione del contratto.”.

La segnalazione si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2273 che la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia e alla decisione della Corte di Giustizia europea resa con sentenza del 3 giugno 2021. In particolare, la normativa italiana sull’avvalimento è stata ritenuta contraria alla disciplina comunitaria in materia nonchè al principio di proporzionalità mentre la Corte di Giustizia ha stabilito che “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.”.

Leggi l’Atto di segnalazione del 28 luglio 2021

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