Chi rende il parere obbligatorio sulla bozza del Codice di comportamento in un ente pubblico economico privo di Organismo di Valutazione (OdV)?

A tale quesito è stata chiamata a rispondere l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che con Atto del Presidente dell’11 gennaio 2023 ha reso chiarimenti sul punto.

Preliminarmente si è specificato come trattandosi di un ente pubblico economico vada dapprima individuata la disciplina applicabile in materia di prevenzione della corruzione a tale tipologia di enti e poi indicato il soggetto tenuto al parere.

Quanto al primo aspetto, quindi, nell’Atto del Presidente si fa immediatamente riferimento alla Determinazione ANAC n. 1134/2017, ricordandosi come “considerata la natura pubblicistica dell’organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:

1. adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal co. 2 bis dell’art. 1 della legge n.190 del 2012;

2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;

3. adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;

5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione,
con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte”.

Tali punti sono stati poi ripresi dalle Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 e in quell’occasione l’Autorità ha rilevato che “gli enti pubblici economici […] sono tenuti a individuare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. n. 190/2012 (sul punto si rinvia alla delibera ANAC n. 1134/2017, §3.1.1.) e a definire corrispondenti doveri di comportamento per i dipendenti. È necessario, infatti, che i presìdi identificati in conformità alle indicazioni normative siano assistiti, ove possibile, da doveri di comportamento, pur nell’ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica”.
Non vi è dubbio quindi che gli enti pubblici economici siano chiamati ad adottare un proprio Codice di comportamento, avuto riguardo alle caratteristiche della struttura ed alle attività svolte.

Sotto il profilo procedurale, invece, l’Atto del Presidente, nel richiamare l’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevede che le amministrazioni definiscano il codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”, ribadisce come il contributo dell’OIV attiene alla valutazione dell’impatto dei doveri di comportamento sul raggiungimento degli obiettivi e sulla misurazione della performance individuale e organizzativa, in considerazione delle funzioni istituzionali attribuite a tale figura dalla normativa, mentre, con specifico riguardo ai contenuti del parere obbligatorio, si sottolinea come con tale atto il citato organismo verifica ed attesta la conformità del Codice alle Linee guida A.N.AC.

In tale quadro normativo, tuttavia, l’Atto del Presidente evidenzia come gli enti pubblici economici non rientrino tra i soggetti obbligati alla nomina di un OIV ai sensi del d.lgs. n. 150/2009, ragion per cui le Linee guida ANAC attribuiscono in tal caso la predetta competenza consultiva all’Organismo di Vigilanza (OdV) “cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 231 e del codice etico, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, nominato ex art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. 231/2001”.
Qualora però l’ente ne sia del pari sprovvisto – continua l’Atto del Presidente – “si ritiene opportuno che il parere di cui all’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 venga reso pur sempre da un soggetto terzo, dotato di adeguate competenze, al fine di preservarne le finalità legislative. Tale compito, di conseguenza, appare incompatibile con le funzioni attribuite al RPCT, il quale svolge un ruolo centrale nella supervisione dei lavori di predisposizione del Codice e nella presentazione di una proposta finale all’organo d’indirizzo.

Se, pertanto, appare necessario ricercare la figura in questione all’esterno dell’ente, è ancora una volta alla Determinazione ANAC n. 1134/2017 che bisogna far riferimento. Il paragrafo 4.2, infatti, affida alle amministrazioni controllanti funzioni di impulso e di vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione da parte degli enti controllati, ivi compresa quella del Codice di comportamento.

In conclusione, allora, poichè nel caso sottoposto all’esame di ANAC l’ente pubblico economico si configurava come soggetto vigilato dalla Regione, cui spettavano poteri sostitutivi e di controllo dell’ente stesso, è proprio l’OIV di tale amministrazione regionale ad essere stata indicata come “il soggetto più idoneo ad esprimere il parere di cui all’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.”.

Leggi l’Atto del Presidente dell’11 gennaio 2023 

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