– Chiarimenti al Bando-tipo n. 1 – Servizi e forniture in generale
– Chiarimenti al Bando tipo n. 2 – Servizi di pulizia
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di pubblicare dei chiarimenti comuni in relazione sia al Bando tipo n. 1 – Servizi e forniture in generale che a quello tipo n. 2 – Servizi di pulizia.
Nello specifico, sono state date delucidazioni in ordine alle c.d. black list e agli schemi di polizza per le garanzie fideiussorie.
Quanto alle c.d. black list “Si segnala che è stato abrogato l’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell’art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto. Pertanto, la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 del bando tipo nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 del medesimo dovranno considerarsi come non apposte. Le Amministrazioni non dovranno più prevedere nel bando di gara, senza obbligo di motivazione, la richiesta dell’autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list. Laddove siano ancora presenti nei bandi di gara tali clausole, esse debbono ritenersi come non apposte, in quanto recanti una causa di esclusione non più prevista dalle disposizioni di legge vigente, il che rende le clausole citate contrarie alla previsioni dell’art. 83, comma 8, ultimo periodo del Codice”.
Quanto agli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie il Consiglio dell’Autorità “segnala che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” ha abrogato gli schemi di polizza tipo contenuti nel d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte normativa nella l. 109/1994 e nel dpr 554/1999). Pertanto, i richiami dei bandi tipo nn. 1 e 2 al d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 dovranno intendersi sostituiti con il rinvio al d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31″.
– Chiarimenti al bando tipo n. 3 – Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Nella seduta del 14 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti sulla clausola del punto 7.4 del Bando tipo n. 3, relativamente al divieto di frazionamento dei due servizi di punta e al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria.
Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, “il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria”.
In relazione al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4, invece, il Consiglio dell’Autorità, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento:
“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima”.