CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE IRREGOLARITA’ FISCALI DELLA SOCIETA’ INCORPORATA E DELL’INCORPORANDA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2937 del 30 giugno 2016 , ha affrontato la questione dell’applicazione delle cause di esclusione per irregolarità fiscali in caso di incorporazione societaria.

Condividendo la decisione di primo grado, infatti, secondo cui  “le cause di esclusione della società incorporata, relative alle pregresse inadempienze verso il Fisco, si estendono automaticamente alla società incorporante”, nella sentenza dei giudici di appello si è affermato che la statuizione è conforme alla lettura “dell’art. 38, comma 1, lett. g), cit., la cui ratio è garantire la solvibilità e solidità finanziaria dei contraenti delle pubbliche amministrazioni, onde evitare che soggetti privi dei predetti requisiti partecipino a gare pubbliche utilizzando lo schermo di altra società – incorporante – pur rimanendo ferma, da un lato, la continuità dell’attività imprenditoriale, sia pure nel nuovo assetto organizzativo, e persistendo, dall’altro, una situazione di grave inadempimento delle obbligazioni tributarie, indice dell’inaffidabilità del concorrente sotto il profilo della regolarità fiscale.”

La decisione, tra l’altro, segue il più recente orientamento dei Giudici di Palazzo Spada (da ultimo sentenza n.3910/ 2015), evidenziandosi che nel caso dell’incorporazione ricorre una situazione di assoluta continuità soggettiva tra l’incorporante e le incorporate, che rileva espressamente anche sul piano delle obbligazioni gravanti su queste ultime, comprese quelle fiscali per le quali la disciplina di settore è univoca nel ritenere il subentro nei relativi obblighi da parte della società incorporante.

In definitiva, dunque, poichè nel caso di specie le imprese incorporate dalla consorziata destinata ad eseguire l’appalto costituivano nient’altro che parte integrante di quest’ultima, la stazione appaltante doveva verificare il possesso di tutti i requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 – e non solo quelli di cui alla lett. c) – per la società incorporante e per le incorporate, dovendo essi coesistere all’interno dello stesso soggetto che partecipava alla procedura di gara.

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