La Sezione Controllo della Corte dei Conti Umbria con la deliberazione n. 7 del 1 febbraio 2019 si è adeguata al principio di diritto espresso nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 9 gennaio 2019, che, dopo aver ampiamente esaminato il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ha così deliberato: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”
Sugli incentivi di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, dunque, sembra delinearsi un più uniforme orientamento giurisprudenziale in merito alla possibilità di riconoscere detti incentivi anche per le funzioni tecniche in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispetto ai quali era sorto dubbio interpretativo nel raffronto tra la disciplina previgente (contenuta nell’art. 93, comma 7-ter, del d.lgs. n. 163/2006), la quale aveva espressamente escluso la possibilità di ripartire gli incentivi per le attività manutentive, e quella nuova che non ripete (almeno in maniera esplicita) detta esclusione.
Le deliberazioni della Corte dei Conti umbra risolvono la questione sulla base di un ampio ed esaustivo excursus della normativa e della giurisprudenza in materia, a far data dalla deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, laddove si era opportunamente sottolineato come l’art. 113 non sembrerebbe “delimitare in senso escludente l’incentivabilità di dette funzioni in ragione dell’oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell’ambito del quale si svolgono le medesime”.
L’affermazione del principio di diritto sopra enunciato, comunque, viene motivato – tra l’altro – con la fondamentale considerazione per cui – in ogni caso – “L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa”, da cui si ricava la chiara indicazione che gli incentivi in questione, fermi restando i limiti posti dalla normativa, debbono essere destinati ai soli interventi manutentivi che presentino le caratteristiche evidenziate”.