Competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ovvero del Tribunale Ordinario in caso di danni da opere di bonifica

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16196 del 30 luglio 2015, è tornata sul dibattuto tema della ripartizione di competenze tra Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e Tribunale Ordinario per l’ipotesi in cui un Consorzio di Bonifica abbia omesso di adottare misure di diligenza e prudenza nella manutenzione di un corso d’acqua da cui siano poi derivati danni alla proprietà privata.

E’ stato affermato che la norma di cui all’art. 140 lett. e) del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933, attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, fa riferimento alle domande risarcitorie conseguenti a specifici atti o provvedimenti della p.a. e concerne solo i casi in cui vengano in questione i danni provocati nell’esercizio dei poteri autoritativi di governo delle acque nell’interesse generale della collettività, come quello della demanialità delle acque (art. 140, lett. a); dei limiti, dell’alveo e delle sponde dei corsi o bacini (art. 140, lett. b); dei diritti a derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (lett. c); delle occupazioni di fondi per l’esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d), e così via.

Il T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2, pure richiamato dall’art. 140, riguarda il potere della pubblica amministrazione di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura, attinenti al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi d’acqua e simili, alle eventuali decisioni sulla modifica, cessazione o distruzione delle opere in essere.

Secondo la Corte di Cassazione i danni in relazione ai quali sussiste la competenza dei Tribunali delle acque sono quindi unicamente quelli collegati o conseguenti ad azioni od omissioni della P.A., rilevanti quali atti suscettibili di impugnazione, pur se di fatto non impugnati.
Viceversa, prosegue la sentenza, i danni dovuti alla mera inazione od incuria, quali quelli provocati dal deterioramento delle sponde di un corso d’acqua e imputabili all’Ente di Bonifica esclusivamente in virtù della sua posizione di custode devono essere esaminati e decisi dal Tribunale Ordinario.

La Corte di Cassazione ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei Tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque, le scelte dell’amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al Tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricolleghino solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all’altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, tipici delle funzioni pubbliche esercitate, ma restano nell’ambito di un’attività doverosa per evitare pericoli a terzi”.

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