Sospensione dell’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Con la Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale  n. 70/2017), l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva emanato Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ossia sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali, prescritti nell’ambito della disciplina riguardante “il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Detto articolo, più nello specifico, prescrive al comma 1-ter, inserito dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 97/2016, che “”Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.””.

L’ambito soggettivo di applicazione della norma, modificata dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, così è individuato all’art. 2-bis, in vigore dal 27 giugno 2017:

“” 1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; (7)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.””.

A fronte dell’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e delle indicazioni date dall’ANAC in ordine all’esecuzione di tale prescrizione, è stato, tuttavia, necessario l’intervento del Presidente Cantone, il quale con Comunicato del 7 marzo 2018, ha dovuto dichiarare sospesa l’efficacia delle Linee Guida emanate, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013.

Ciò alla luce della sentenza del TAR Lazio, sez.  I-quater, n. 84/2018, pronunciatosi sul ricorso proposto dal Garante per la protezione  dei dati personali, per la  corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR del 2 marzo  2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli  obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei  dirigenti   (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013).

Si legge nel Comunicato del 7 marzo 2018. “”(…) Il  Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di   precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare  precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a  carico della finanza pubblica”  percepiti da ciascun dirigente previsto dall’art. 14 co.1 ter del   d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza cautelare n.  1030/2017.

Ciò anche tenuto conto del prosieguo del giudizio di  merito  in cui lo stesso TAR, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha rimesso d’ufficio alla Corte costituzionale la questione di legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma costituisce  un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1,  lett. c) dello stesso  articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il  dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla  retribuzione per l’incarico assegnato».

Il  TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso, richiamando anche le motivazioni già  espresse con l’ordinanza n. 9828/2017, che «la  corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla  luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è  proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma  1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».””

Alla luce della decisione del Giudice Amministrativo, dunque, Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “”al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza  sulla corretta applicazione  dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse””, ha  valutato opportuno deliberare la sospensione dell’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241   limitatamente alle  indicazioni contenute a pagina 13 e relative alla pubblicazione dei dati di  cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo  periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità  costituzionale.

Leggi la Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017

Leggi il Comunicato del 7 marzo 2018

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