Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, noto come Decreto Correttivo al Codice dei contratti è entrato in vigore ad inizio anno.
L’intento dichiarato nella Relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento è stato quello di fornire “(…) uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, (…) nonché “(…) scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea sia di risolvere quelle eventualmente già in essere. (…)”.
Inoltre sempre la Relazione Illustrativa ha sottolineato come con il Correttivo si siano anche recepite “(…) le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’acquisto di efficacia del vigente codice (…) soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche “(…) quali ad esempio, la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza”, riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell’equo compenso, così come operante nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura. (…)”.
Il Decreto infatti si è incentrato su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari ossia
1. Equo compenso ove si si è inteso intervenire al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, “(…)” inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo” (…)”;
2. Tutele lavoristiche con l’introduzione di “(…) meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (…)”;
3. Digitalizzazione mediante modifica di diverse disposizioni con il fine di “(…) favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico; chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC; prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici; accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico; rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera. (…)”;
4. Qualificazione delle stazioni appaltanti dove “(…) si è inteso introdurre una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione (…)”;
5. Revisione prezzi con modifiche “(…) all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali (…)” fermo comunque il sistema delineato dal Codice, ma garantendo “(…)” la piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole
implementazione, grazie al ruolo determinante di ISTAT. (…)”;
6. Disciplina dei Consorzi, al fine di rendere chiarimenti alle richieste emerse in sede di consultazione sul c.d. “cumulo alla rinfusa”, sull’applicazione “(…) dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani. (…)” nonchè sulla permanenza del divieto alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile;
7. Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP) mediante il rafforzamento delle norme che garantiscano il loro accesso al mercato dei contratti pubblici;
8. Fase esecutiva del contratto di appalto non sono state “(…)” introdotte sostanziali innovazioni, ma solo chiarimenti, (…) In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori
economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera. (…) Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice). (…) Un ulteriore intervento (…) è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione. (…)”;
9. Partenariato pubblico privato, dove le modifiche hanno interessato principalmente la fattispecie contrattuale della finanza di progetto che “(…) ha assunto un ruolo di crescente importanza nell’ordinamento interno, offrendo una terzia via, rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell’amministrazione o ricorso esclusivo al mercato (…)”;
10. Collegi Consultivi Tecnici (CCT), con modifiche alla disciplina del Codice, “(…) nonché all’Allegato V.2, recante le modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico. Infine, per assicurare certezza nei rapporti giuridici, è stata colmata una lacuna in merito alla mancata definizione del regime transitorio applicabile, anche in ordine alle disposizioni dell’Allegato V.5 (…)”.
Il testo del Correttivo dopo una sua prima pubblicazione in G.U che ne ha decretato l’entrata in vigore, è stato ora nuovamente ripubblicato con le note redatte “(…)” al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. (…), restando comunque invariati il valore e ‘efficacia dell’atto.
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