Il 19 luglio 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, con cui si è messo a punto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Le disposizioni del provvedimento, attuativo di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni (n. 76/2020) e che recepiscono quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con lo scopo di controllare se la manodopera sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso, invitare le imprese ad attuare dei necessari correttivi, stabiliscono che la verifica della congruità farà riferimento sia a lavori pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, e verrà eseguita con riguardo agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo sopra richiamato.
In contemporanea con la registrazione della Corte dei Conti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una propria nota di accompagnamento al Decreto (la n. 5223 del 19 luglio 2021) contenente alcuni chiarimenti sul DURC di congruità, primi tra tutti il contesto temporale di applicazione (a far data dal 1 novembre 2021) e quali siano le attività edili ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, ossia ogni attività anche affine “direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori”.
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