Decreto Ristori ter e clausola revisione prezzi

Il Decreto Ristori-Ter (D.L. n. 4/2022), pubblicato il 27 gennaio 2022 ed entrato immediatamente in vigore, ha introdotto alcune rilevanti modifiche al Codice dei Contratti, in considerazione dell’attuale periodo socio economico, reso particolare dalla crisi pandemica.

Nello specifico, l’art. 29 ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere, nel periodo 27 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 per ogni tipologia di bando, avviso o lettera di invito di qualsiasi importo, le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti, che nel caso dei lavori la nuova norma rende più favorevoli per l’impresa.

In quest’ultima ipotesi, infatti, saranno tenute in considerazione le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza, in deroga a quanto previsto dall’106.

Anche i metodi di rilevazione dei prezzi subiranno una modifica, secondo i criteri che stabilirà entro il 27 aprile l’ISTAT, a cui seguiranno, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, appositi decreti del MIMS che determineranno di fatto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali di costruzione per ciascun semestre.

Dalla data di pubblicazione di questi decreti, inoltre, decorrerà il termine decadenziale di 60 giorni entro cui l’appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione.

In ogni caso già l’art. 29 prescrive che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta, viene riconosciuta al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e non riguarda i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta.

L’art 29, infine, adotta significative previsioni in tema di prezzari regionali stabilendo che entro il 30 aprile 2022 un apposito decreto del MIMS dovrà emanare le linee guida per la loro determinazione, ma soprattutto offre un preciso chiarimento sulla presentazione delle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti prive di risorse proprie.

In tal caso, infatti, viene espressamente specificato che i giustificativi che le amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga..

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