Decreto Semplificazioni: verifica DURC ed esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di soggetti non in regola con il versamento di tasse e contributi

Anche dopo l’approvazione in Senato, il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) mantiene inalterata la previsione, all’art. 8, comma 5,  lettera b), della disposizione relativa alla partecipazione alla procedura di appalto di soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali.

In particolare, la norma modifica l’articolo 80 del Codice degli appalti, prevedendo la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, qualora si venga a conoscenza e sia dimostrabile che il partecipante non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertati e qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione sempre secondo quanto previsto dal medesimo art. 80.

Con il Decreto Semplificazioni, dunque, il Legislatore italiano ha dovuto adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla Commissione Europea che aveva sollevato una procedura di infrazione per non conformità alle direttive europee sui contratti pubblici del Codice degli appalti laddove non consentiva  alla stazione appaltante di poter escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la medesima stazione appaltante fosse stata a conoscenza o potesse dimostrare che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati.

Nel nostro attuale sistema, dunque, la grave violazione che importa la possibilità di esclusione dalla partecipazione dalla gara non è più limitata ai soli casi di mancato pagamento definitivamente accertato, ma comprende anche le sole contestazioni.

In materia previdenziale, poi, si pone l’attenzione sulla nota dell’INAIL del 3 agosto 2020 con cui si è data interpretazione all’art 8 del Decreto Semplificazioni in relazione alla validità del DURC e alla verifica della regolarità contributiva.

Nello specifico l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato come il Decreto Semplificazioni abbia escluso per i lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo disciplinati, l’applicazione del D.L. n. 18/2020, nella parte relativa alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Pertanto, chiarisce l’INAIL “il predetto articolo 8, comma 108 , determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Il quadro normativo descritto riconduce in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il DURC online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 con validità prorogata ope legis ex articolo 103, comma 2, primo periodo, fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva”.

Leggi la nota INAIL del 3 agosto 2020

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