L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del Presidente del 3 febbraio 2016 ha chiarito che in caso di utilizzo doloso di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, ai fini della qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici da parte dell’operatore economico, si applica l’art. 48, del D.lgs. n. 163/2006.
Sarà cura, quindi, della Stazione appaltante adottare sia gli obblighi sanzionatori ivi previsti che adempiere all’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove l’Impresa concorrente non risulti già essere stata escluso dalla gara.
Per l’Autorità, infatti, poiché l’attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti per la partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a € 150.000,00 deve ritenersi che la decadenza dell’attestazione derivante da falsa dichiarazione o falsa documentazione possa produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163/2006.
Si precisa, comunque, che la condotta del concorrente debba essere stata già valutata come dolosa ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D.lgs. n. 163/2006, confinandosi la sanzione ex art. 48 sopra citato alle sole ipotesi di utilizzo della falsa attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque, in presenza di dolo.
In tal caso, dunque, l’Autorità procederà all’analisi delle partecipazioni dell’Impresa alle gare nell’ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di adozione del provvedimento di imputabilità ex art, 40, c. 9 quater, del D.lgs. n. 163/2006, e comunicherà alle relative Stazioni Appaltanti la necessità di avviare, sempre a cura delle medesime Stazioni, la segnalazione prescritta per il procedimento sanzionatorio ex art. 48, che rimarrà comunque di competenza dell’Ufficio Sanzioni dell’ANAC.