Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016.
La riforma semplifica molto il sistema attuale, rendendo centrale il ruolo dell’Anac ma una prima problematica che le stazioni appaltanti devono affrontare è costituita dalla immediata entrata in vigore della nuova normativa.
L’art. 220 del provvedimento, infatti, stabilisce che “Il presente codice entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale”, cosicchè in assenza di vacatio legis e di qualsivoglia altra fase transitoria i nuovi adempimenti hanno immedita forza di legge.
Tutti i bandi di gara, quindi, devono già essere predisposti secondo la normativa appena emanata e il primo cambiamento rilevante da affrontare è il divieto di appalto integrato (progettazione + lavori), posto che ormai le gare di lavori si devono fare sempre su progetto esecutivo.
Un divieto assoluto di appalto integrato di difficile gestione nell’immediato, tanto che, nei giorni precedenti alla pubblicazione del Codice in Gazzetta si è assistito a una corsa a pubblicare appalti integrati.
Secondo stime del Sole 24 ore, solo negli ultimi tre giorni utili, sono stati pubblicati 15 bandi soprasoglia ad appalto integrato, per un importo di 235 milioni di euro.
Anche per i bandi al massimo ribasso, poi, le variazioni sono significative, posto che il criterio di aggiudicazione prima era libero, mentre con il nuovo Codice diventa possibile solo fino a un milione di euro (al di sopra sarà obbligatoria la valutazione prezzo-qualità).
In definitiva, quindi, si rende assolutamente necessaria la massima attenzione nell’operato delle stazioni appaltanti stante l’immediata forza precettiva delle norme appena emanate.