Emanate le Linee guida per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori del PNRR e del PNC. Può anche dirsi colmato un vuoto normativo?

Il 31 agosto 2021 il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha emanato le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

Si tratta dell’attuazione dell’art. 48 comma 7 del Decreto Semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021, convertito in L. n.108/2021), con cui si è previsto che per le procedure relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte (almeno il 50%), con le risorse del PNRR e del PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 215 del Codice dei contratti pubblici, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica (in luogo dei progetti definitivi).

Il PFTE, quindi, assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi strutturali UE, cosicchè si è reso necessario definire gli elementi caratterizzanti di questa fase progettuale attraverso la predisposizione di apposite Linee guida che mirano al raggiungimento di un duplice obiettivo:

  1. Individuare le modalità di presentazione delle richieste di parere al Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
  2. Indicare il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti per l’emanazione del parere per come indicati dall’art. 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

Proprio quest’ultimo aspetto, a ben guardare, sembrerebbe risultare di interesse anche per le opere che non rientrano tra quelle contemplate nel regime introdotto dal DL 77/21, posto che la nuova disciplina – se non in via diretta, quantomeno in chiave espansiva – potrebbero rivelarsi determinanti per colmare proprio quel vuoto normativo determinato dalla mancata adozione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti, a cui l’art. 23 rinviava per la definizione dei tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo).

Ad oggi, infatti, si è continuato a far riferimento alla normativa relativa al progetto preliminare contenuta nel Regolamento attuativo del vecchio Codice degli appalti, integrata dalle peculiari previsioni dettate dai commi 5 e 6 dell’art. 23 del nuovo Codice in tema di PFTE (documento di fattibilità delle alternative progettuali e indagini preliminari).

Le Linee guida appena emanate per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dunque, pur essendo relative agli appalti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC e dai fondi strutturali, offrono l’opportunità, per la prima volta, di dare piena attuazione ai commi 5 e 6 dell’art. 23 del Codice dei contratti indicando i documenti di cui deve essere composto il PFTE, in coerenza con le finalità del Codice stesso di rinnovare il primo livello di progettazione.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, vengono dettati i principi generali che devono indirizzare i FPTE che possono così sintetizzarsi:

  • Semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca;
  • Favorire la previsione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione ;
  • Prevedere contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Predisporre misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese nella fase di realizzazione dell’opera;
  • Introdurre la digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda la redazione di singoli PFTE, inoltre, viene disposto che il contenuto sia articolato in due macro-fasi, dettagliatamente descritte nelle Linee Guida anche con l’indicazione dei metodi di analisi da applicare.

In via generale la FASE 1 avrà a riguardo la Valutazione dei fabbisogni/ il quadro esigenziale → “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” (DOCFAP). Definizione del “Che cosa” debba essere progettato – “progetto del CHE COSA”.

La FASE 2 tratterà del “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP)→ PFTE. Definizione del come pervenire ad una efficiente progettazione – “progetto del COME”.

Viene ribadito, poi, come elemento essenziale del PFTE sia il contenuto conoscitivo (“progetto della conoscenza”) ed è proprio a questa fase della progettazione che appartengono le indagini e gli studi di cui al comma 6 dell’art. 23 del Codice dei contratti, sottolineandosi anche come la previsione di spesa debba rispondere a criteri di attendibilità e non di mera approssimazione.

Le Linee Guida, infine, dedicano ampio spazio all’elenco dettagliato dei contenuti e degli elaborati di cui si compone il PFTE, offrendo precise indicazioni sulle attività di verifica nonché sulle modalità di trasmissione del PFTE al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

In definitiva, pertanto, può concludersi condividendo quanto si legge nelle Linee Guida, ossia che “Il PFTE rappresenta (…) un primo livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, anche mediante l’utilizzo di adeguati strumenti a supporto delle decisioni. La sfida connaturata a questo nuovo livello di progettazione (che valuta le diverse alternative progettuali, individua gli impatti economici-sociali-ambientali dell’opera, sviluppa un organico ed esaustivo progetto di conoscenza, cristallizza l’assetto geometrico spaziale dell’opera, le prescelte tipologie strutturali e funzionali, le interferenze derivanti da reti e sottoservizi) mira a ricollocare l’iter procedimentale e autorizzativo sul PFTE, con l’obiettivo di riverberare benefici sull’efficienza del processo realizzativo dell’opera.”.

Leggi le Linee Guida PFTE

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